Aspetti Legislativi

 

L’Articolo 13 primo comma lett.a della legge 104/92 fa riferimento alla” programmazione coordinata” dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali,ecc…, indispensabili a garantire la piena integrazione scolastica dell’alunno diversamente abile.

L’ Articolo  5 della legge fa, invece, riferimento al Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), documento nel quale vengono descritti interventi integrati ed equilibrati tra di loro predisposti per tale alunno. Il P.E.I. deve essere redatto congiuntamente dagli operatori sanitari e dal personale insegnante curricolare e specializzato della scuola e ,ove presente, con la partecipazione dell’insegnante operatore psicopedagogico.

In qualità di insegnante specializzata ho vissuto un’esperienza positiva, che ha visto il concretizzarsi della cooperazione e dell’integrazione delle competenze degli operatori dei servizi sanitari e scolastici,  finalizzata all’integrazione dell’alunno diversamente abile.

La cooperazione degli operatori nella progettazione degli interventi educativi e didattici ha fatto sì che essi risultassero integrati ed equilibrati tra di loro e ha permesso di rispondere ai reali bisogni dell’alunno e alle sue potenzialità.

Torna