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Legge n° 53 - 28/03/2003

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona
umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e
dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel
quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il
principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi
sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e
province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti
istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più
decreti legislativi per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso
tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I
decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale
sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano
programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del
Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la
loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione
nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di
pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione
tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e
collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze
ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute
dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e
per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e
formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica
superiore e per l'educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia
scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere
adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con
le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in
vigore.
Art. 2.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di
istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono
assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli
culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso
conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini
e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale
ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale,
anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della
coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità
nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per
almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica
entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si
realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e
formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione
definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone
in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un
dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto
all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed
ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione,
nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17
maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale
del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli
interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di
cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma
dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella
scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria
e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che
comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della
formazione professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione
e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e
sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di
relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare
un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della
primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla
formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia
e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa
con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È
assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità
di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia
possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di
sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età
entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in
rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità
organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria,
della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado
della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di
esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al
raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici
biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio
e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso
disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo
ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola
dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola
primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di
età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini
che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento;
la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali,
lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e
sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime
sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi
inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea
oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di
metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi
fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di
orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi
fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo
grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita
delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini
alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso
l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le
conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e
alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e
metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo;
cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa
progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti
alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati
alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione;
introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad
orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo
ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui
superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al
sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e
professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la
riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma
capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e
sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze
relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito
dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione
professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e
le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o
attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei
artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico,
scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico,
economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai
diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale;
l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto
anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede
altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità
caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del
corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui
superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al
quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e
istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della
formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e
professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di
differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se
rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c);
le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della
spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono
definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);
i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso
all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e
le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema
dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno
quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai
fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale,
realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come
privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo
all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei
licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e
viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate
all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la
frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta
l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere,
anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei
passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo
ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati
in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà
culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono
riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate
dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni
formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale,
d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con
riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità
per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per
l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai
percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su
base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità
nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli
aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le
realtà locali.
Art. 3.
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di
istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali
sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e
degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di
formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono
affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione
frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi
didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento
dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la
continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua
permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della
qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale
per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche
periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e
sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni
scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono
rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;
c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e
valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del
ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su
prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione
del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di
apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento
dell'ultimo anno.
Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il
quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo
ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del
percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione
scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive
associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza
di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro,
il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto
legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative
dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso
l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità
dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con
imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti
pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad
accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono
rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema
dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a
domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli
istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che
prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi,
coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli
operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione
delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di
alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione
delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del
tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo
studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e
del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza
scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della
professionalità del personale docente.
Art. 5.
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione
iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del
secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si
svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui
accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2
agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli
accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della
medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente
disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le
classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o
interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di
cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli
insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le
classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle
discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti
finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano
le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni
in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può
prevedere stage all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli
insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari,
individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla
lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati,
verificata dagli atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui
alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti
individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla
lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale
docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di
appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di
tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera
a), le università, sentita la direzione scolastica regionale,
definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e
l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la
formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di
convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera
e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione
permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in
servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto,
di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e
gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla
formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e
specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i
relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i
necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1
del presente articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento
secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per
le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131
del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto
superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di
Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di
musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di
accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le
scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami
sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai
fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per
consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di
specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di
corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria
di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per
il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività
di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e
dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle
autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di
specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano
superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a
conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a
norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal
relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita
all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e
nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento
nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei
titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da
attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione
abilitante" sono soppresse.
Art. 6.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi
statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7.
(Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117,
sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti,
nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio
scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici
di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota
nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità
interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti
scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la
spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei
percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai
percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta
ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di
istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono
iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione,
compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie
dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto
dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo
anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre
anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente
anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo
anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al
comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28
febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera
f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola
dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella
misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia
di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le
anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite
di spesa.
6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3,
si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in
coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e
4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo
11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso
dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze
di carattere finanziario.
10. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono
alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale
attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in
bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare
copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addì 28 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli